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Redazione del DVR e valutazione dei rischi
Analizziamo come si lavora nella tua azienda e ti consegniamo il Documento di Valutazione dei Rischi completo di allegati, nomine e scadenziario. Il sopralluogo è sempre compreso.
L’incarico
Cosa ricevi
Sopralluogo compreso
Visitiamo gli ambienti di lavoro per vedere attività, attrezzature e condizioni reali. Il sopralluogo è sempre incluso nell’incarico.
DVR completo
Il documento di valutazione dei rischi redatto sulla tua azienda, con le misure di prevenzione e protezione e il programma degli interventi.
Allegati e nomine
Gli allegati del documento e la modulistica per le nomine e le designazioni delle figure della sicurezza.
Scadenziario
L’elenco delle scadenze di formazione e degli adempimenti, per sapere cosa rinnovare e quando.
Consegna in PDF
Tutta la documentazione ti viene consegnata in formato PDF.
Aggiornamenti a parte
Quando cambiano attività, ambienti o organizzazione, l’aggiornamento del DVR viene preventivato separatamente.
Come si svolge
Le fasi del lavoro
1
Raccolta dei dati aziendali
Informazioni su attività, organizzazione, sedi e documenti disponibili.
2
Analisi delle attività e delle mansioni
Esame di come si lavora, con quali attrezzature e in quali ambienti.
3
Sopralluogo
Visita degli ambienti di lavoro, sempre compresa nell’incarico.
4
Individuazione dei rischi
Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi presenti.
5
Misure di prevenzione e protezione
Definizione delle misure adeguate ai rischi individuati.
6
Programma degli interventi
Priorità e tempi per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.
7
Consegna
DVR, allegati, nomine e scadenziario in formato PDF.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche – art. 17 (la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento sono obblighi del datore di lavoro non delegabili), art. 28 (oggetto e contenuti della valutazione), art. 29 (modalità di effettuazione e rielaborazione).
Per il preventivo
Un documento costruito sulla tua azienda
Il DVR non è un modello uguale per tutti: deve rispecchiare organizzazione, attività e rischi della tua azienda. Per questo il preventivo parte da poche informazioni sulla tua realtà.
La valutazione dei rischi e il DVR restano obblighi del datore di lavoro, che non possono essere delegati (art. 17 del D.Lgs. 81/2008): noi ti affianchiamo nella redazione.
Informazioni utili per il preventivo
- settore di attività
- numero di lavoratori
- mansioni
- sedi e ambienti di lavoro
- attrezzature principali
- eventuale documentazione esistente
I rischi
I principali rischi presenti nelle aziende
La valutazione riguarda tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Quelli più ricorrenti si possono raggruppare in tre grandi famiglie: quali siano presenti, e con quale entità, dipende dalla singola attività.
Rischi per la sicurezza
- cadute dall’alto e in piano, lavori in quota
- macchine, attrezzature e impianti
- rischio elettrico
- incendio ed esplosione
- investimento e circolazione dei mezzi
- movimentazione meccanica dei materiali
- condizioni degli ambienti e dei luoghi di lavoro
Rischi per la salute
- agenti chimici
- agenti biologici
- rumore e vibrazioni
- microclima
- videoterminali
- movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi
- radiazioni, compreso il gas radon
Rischi trasversali e organizzativi
- stress lavoro-correlato
- organizzazione e turni di lavoro
- fattori ergonomici e posturali
- gestione delle emergenze
- rischi da interferenze tra attività diverse
La valutazione considera anche i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale.
Riferimenti: art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. Per diversi rischi il decreto prevede disposizioni specifiche: Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi), Titolo VII (videoterminali), Titolo VIII (agenti fisici), Titolo IX (sostanze pericolose), Titolo X (agenti biologici), Titolo XI (atmosfere esplosive). Per il radon: D.Lgs. 101/2020.
Le figure
Le figure essenziali della sicurezza in azienda
La valutazione dei rischi coinvolge diverse figure, ciascuna con un ruolo preciso. Conoscerle aiuta a organizzare correttamente la sicurezza.
Datore di lavoro
Valuta tutti i rischi ed elabora il DVR: sono obblighi che non può delegare. Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Designato dal datore di lavoro, coordina il servizio di prevenzione e protezione, che collabora all’individuazione dei fattori di rischio e alla loro valutazione.
Artt. 31, 32 e 33ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Fa parte del servizio di prevenzione e protezione e supporta le sue attività.
Art. 2, comma 1, lettera g), e art. 32Medico competente
Nei casi previsti, collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria.
Artt. 18, 25 e 41RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza, viene consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi.
Artt. 29, 47 e 50Dirigenti
Attuano le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Art. 2, comma 1, lettera d), e art. 18Preposti
Sovrintendono all’attività lavorativa, garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute e ne controllano la corretta esecuzione.
Art. 2, comma 1, lettera e), e art. 19Addetti alle emergenze
Lavoratori designati per la prevenzione incendi, la lotta antincendio, l’evacuazione, il primo soccorso e la gestione delle emergenze.
Art. 18, comma 1, lettera b), e artt. 43–46Lavoratori
Prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, secondo la formazione, le istruzioni e i mezzi forniti.
Art. 20Il DVR riporta anche i nominativi dell’RSPP, dell’RLS (o del rappresentante territoriale) e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione dei rischi (art. 28, comma 2).
Domande frequenti
Domande sul DVR
Il DVR è uguale per tutte le aziende?
No. Il documento deve rispecchiare l’organizzazione, le attività, le mansioni e i rischi della singola azienda.
Chi deve redigere il DVR?
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento sono obblighi del datore di lavoro che non possono essere delegati. Il datore di lavoro si avvale della collaborazione dell’RSPP e del medico competente, nei casi previsti, previa consultazione dell’RLS, e può farsi supportare da professionisti.
Quando è opportuno verificare la necessità di aggiornare il DVR?
Quando cambiano attività, organizzazione, ambienti, attrezzature o altre condizioni rilevanti per la sicurezza, è opportuno verificare gli effetti sulla valutazione dei rischi. Le necessità di aggiornamento devono essere esaminate nel caso concreto.
Quali dati servono per un preventivo DVR?
Settore di attività, numero di lavoratori, mansioni, sedi, attrezzature principali ed eventuale DVR già esistente.
Il sopralluogo è compreso?
Sì, il sopralluogo negli ambienti di lavoro è sempre compreso nell’incarico.
In che formato ricevo i documenti?
In PDF: DVR, allegati, nomine e scadenziario.
Gli aggiornamenti sono compresi nel prezzo?
No. Gli aggiornamenti successivi del DVR vengono preventivati a parte, quando cambiano attività, ambienti, attrezzature o organizzazione.
Contatti
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Indica settore, numero di lavoratori e sedi: ti inviamo un preventivo senza impegno.
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