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Percorsi per il datore di lavoro RSPP

Quando il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione e quale formazione serve (art. 34 e Allegato II del D.Lgs. 81/2008).

Datore di lavoro RSPP a Palermo
Datore di lavoro RSPP a Palermo: verifica delle misure di prevenzione (immagine illustrativa).
Il ruolo

Chi riguarda

In determinati casi il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Non è una possibilità valida per ogni azienda: l’applicabilità dipende dalla situazione aziendale e dai requisiti previsti.

Inquadramento: art. 34 del D.Lgs. 81/2008, in relazione alle condizioni previste anche dall’Allegato II.

Informazioni utili per la proposta

  • attività svolta e numero di lavoratori
  • formazione già acquisita come datore di lavoro
  • eventuali attestati RSPP

Non devono essere inviati dati sanitari o altri dati personali particolari.

Il percorso

Contenuti

Supporto offerto

  • raccolta delle informazioni aziendali
  • esame degli attestati disponibili
  • individuazione del percorso da approfondire
  • informazioni su formazione e aggiornamento
  • verifica dell’eventuale necessità di contenuti aggiuntivi pertinenti all’attività

Questo percorso è distinto dalla formazione di RSPP e ASPP rivolta ai professionisti del servizio e da quella prevista per il ruolo di datore di lavoro.

Riferimenti normativi: art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in relazione alle condizioni previste anche dall’Allegato II; Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR.

Programma, durata, modalità, sede, calendario, soggetto formatore, attestazione e quota vengono comunicati nella proposta per ciascuna edizione.

Approfondimento

Quando è possibile e cosa comporta

L’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione nei casi previsti dall’Allegato II, che fissa limiti diversi in base al tipo di azienda e al numero di lavoratori.

Non è sempre possibile: nei casi elencati dall’art. 31, comma 6, il servizio deve essere interno all’azienda.

Chi assume il ruolo deve frequentare uno specifico percorso formativo e i relativi aggiornamenti. Durata, contenuti e modalità sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

I compiti sono quelli dell’art. 33: individuazione dei fattori di rischio, misure preventive e protettive, procedure di sicurezza, programmi di informazione e formazione, riunione periodica.

Domande frequenti

Domande sul datore di lavoro RSPP

In quali casi il datore di lavoro può essere RSPP?

Nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008, salvo le situazioni elencate dall’art. 31, comma 6. La verifica va fatta caso per caso.

Serve una formazione specifica?

Sì. L’art. 34 prevede la frequenza di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi. Sono previsti aggiornamenti periodici.

Il datore di lavoro RSPP deve comunque redigere il DVR?

Sì. La valutazione dei rischi e il DVR restano obblighi non delegabili del datore di lavoro. Vanno elaborati con il medico competente, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria.

Quali dati servono per la verifica?

Settore, numero di lavoratori, sedi e attestati disponibili. Così è possibile valutare la compatibilità del ruolo.

Contatti

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