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Formazione dei lavoratori: generale, specifica e aggiornamento
Formazione generale, specifica e aggiornamento secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, costruita sulle mansioni reali della tua azienda.
Il ruolo
Chi riguarda
Il lavoratore è la persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro. La formazione lo aiuta a riconoscere i rischi della propria mansione e ad adottare comportamenti corretti.
Inquadramento: art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008; obblighi dei lavoratori: art. 20.
Informazioni utili per la proposta
- settore e attività
- mansioni
- numero di partecipanti
- sedi operative
- formazione precedente
- eventuali esigenze linguistiche
Non devono essere inviati dati sanitari o altri dati personali particolari.
Il percorso
Contenuti
Formazione generale
Il percorso introduttivo sui concetti della prevenzione, sull’organizzazione della sicurezza e sui ruoli aziendali.
Formazione specifica
L’approfondimento dei rischi pertinenti alle mansioni e delle misure di prevenzione e protezione.
Aggiornamento
La posizione formativa viene esaminata considerando attestati, contenuti, date e caratteristiche dell’attività.
Il percorso non viene assegnato sulla sola base del nome dell’azienda o del codice ATECO. La formazione non sostituisce l’informazione e l’addestramento eventualmente necessari.
Riferimenti normativi: art. 37, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche; Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR.
Programma, durata, modalità, sede, calendario, soggetto formatore, attestazione e quota vengono comunicati nella proposta per ciascuna edizione.
Approfondimento
Cosa prevede la legge
La formazione dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro: l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 la richiede sufficiente, adeguata e facilmente comprensibile.
La formazione generale tratta i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e i doveri dei soggetti aziendali e gli organi di vigilanza. La formazione specifica riguarda i rischi della mansione e del settore, i possibili danni e le misure di prevenzione e protezione.
Formazione, informazione e addestramento sono attività distinte: l’addestramento viene svolto da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Va svolta all’assunzione, al trasferimento o cambio di mansione e quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose. Va ripetuta periodicamente in base all’evoluzione dei rischi.
Si svolge durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori. Per i lavoratori stranieri va verificata la comprensione della lingua usata nel corso.
Il lavoratore è tenuto a partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 20).
Domande frequenti
Domande sulla formazione dei lavoratori
Chi organizza la formazione dei lavoratori?
Il datore di lavoro. L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 pone a suo carico l’obbligo di assicurare una formazione sufficiente e adeguata. La formazione si svolge durante l’orario di lavoro.
La formazione dei lavoratori dipende dal settore?
Sì. La formazione specifica considera i rischi della mansione e del settore. Il percorso non viene definito sulla sola base del codice ATECO: contano anche le attività realmente svolte.
Quando va ripetuta la formazione?
Va ripetuta periodicamente e quando cambiano i rischi. Va svolta in caso di trasferimento, cambio di mansione o introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.
La formazione sostituisce l’addestramento?
No. L’addestramento è un’attività distinta. Viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, quando è necessario per attrezzature o procedure specifiche.
Contatti
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