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Formazione dei preposti e aggiornamento
Formazione interamente in presenza, con aggiornamento almeno biennale: vigilanza, comunicazione e gestione delle criticità (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008).
Il ruolo
Chi riguarda
Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Inquadramento: art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008; obblighi del preposto: art. 19.
Informazioni utili per la proposta
- numero di preposti
- attività e reparti sovrintesi
- formazione precedente
- periodo preferito
Non devono essere inviati dati sanitari o altri dati personali particolari.
Il percorso
Contenuti
Temi
- ruolo e relazioni organizzative
- osservazione delle attività
- riconoscimento delle condizioni di rischio
- vigilanza sui comportamenti
- gestione e segnalazione delle criticità
- comunicazione con lavoratori e responsabili
- applicazione delle procedure aziendali
Il corso non sostituisce l’individuazione aziendale del preposto e non trasferisce le responsabilità del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: art. 37, commi 7 e 7-ter, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR.
Programma, durata, modalità, sede, calendario, soggetto formatore, attestazione e quota vengono comunicati nella proposta per ciascuna edizione.
Approfondimento
Ruolo, obblighi e aggiornamento
Il preposto sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Vigila sul rispetto delle disposizioni aziendali e sull’uso dei DPI. Se l’inosservanza persiste, interrompe l’attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
Datore di lavoro e dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza (art. 18).
La formazione si svolge interamente in presenza e va ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque ogni volta che lo richiedono l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter).
Il preposto è anche un lavoratore: la formazione per il ruolo si aggiunge a quella prevista per la sua mansione.
Prima della proposta verifichiamo attestati, date e attività svolte da ciascun preposto.
Domande frequenti
Domande sulla formazione dei preposti
Chi è il preposto?
È la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute. Controlla la corretta esecuzione del lavoro ed esercita un funzionale potere di iniziativa.
La formazione dei preposti si può svolgere online?
No. L’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008 prevede che si svolga interamente con modalità in presenza.
Ogni quanto si aggiorna la formazione dei preposti?
Con cadenza almeno biennale. Va ripetuta ogni volta che è necessario per l’evoluzione dei rischi o per l’insorgenza di nuovi rischi.
Chi individua il preposto?
Il datore di lavoro e i dirigenti. L’art. 18 prevede che individuino il preposto o i preposti per le attività di vigilanza.
Contatti
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