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Formazione dei preposti e aggiornamento

Formazione interamente in presenza, con aggiornamento almeno biennale: vigilanza, comunicazione e gestione delle criticità (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008).

Formazione dei preposti a Palermo
Formazione dei preposti a Palermo: attività di vigilanza sul lavoro (immagine illustrativa).
Il ruolo

Chi riguarda

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Inquadramento: art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008; obblighi del preposto: art. 19.

Informazioni utili per la proposta

  • numero di preposti
  • attività e reparti sovrintesi
  • formazione precedente
  • periodo preferito

Non devono essere inviati dati sanitari o altri dati personali particolari.

Il percorso

Contenuti

Temi

  • ruolo e relazioni organizzative
  • osservazione delle attività
  • riconoscimento delle condizioni di rischio
  • vigilanza sui comportamenti
  • gestione e segnalazione delle criticità
  • comunicazione con lavoratori e responsabili
  • applicazione delle procedure aziendali

Il corso non sostituisce l’individuazione aziendale del preposto e non trasferisce le responsabilità del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: art. 37, commi 7 e 7-ter, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR.

Programma, durata, modalità, sede, calendario, soggetto formatore, attestazione e quota vengono comunicati nella proposta per ciascuna edizione.

Approfondimento

Ruolo, obblighi e aggiornamento

Il preposto sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Vigila sul rispetto delle disposizioni aziendali e sull’uso dei DPI. Se l’inosservanza persiste, interrompe l’attività del lavoratore e informa i superiori diretti.

Datore di lavoro e dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza (art. 18).

La formazione si svolge interamente in presenza e va ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque ogni volta che lo richiedono l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter).

Il preposto è anche un lavoratore: la formazione per il ruolo si aggiunge a quella prevista per la sua mansione.

Prima della proposta verifichiamo attestati, date e attività svolte da ciascun preposto.

Domande frequenti

Domande sulla formazione dei preposti

Chi è il preposto?

È la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute. Controlla la corretta esecuzione del lavoro ed esercita un funzionale potere di iniziativa.

La formazione dei preposti si può svolgere online?

No. L’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008 prevede che si svolga interamente con modalità in presenza.

Ogni quanto si aggiorna la formazione dei preposti?

Con cadenza almeno biennale. Va ripetuta ogni volta che è necessario per l’evoluzione dei rischi o per l’insorgenza di nuovi rischi.

Chi individua il preposto?

Il datore di lavoro e i dirigenti. L’art. 18 prevede che individuino il preposto o i preposti per le attività di vigilanza.

Contatti

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