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Formazione e aggiornamento degli addetti antincendio

Corsi di livello 1, 2 e 3 e aggiornamento almeno quinquennale secondo il D.M. 2 settembre 2021, in base alla classificazione del luogo di lavoro.

Addetti antincendio a Palermo
Addetti antincendio a Palermo: dispositivi di protezione e attrezzature per l’emergenza (immagine illustrativa).
Il ruolo

Chi riguarda

Gli addetti antincendio sono i lavoratori designati dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Inquadramento: artt. 18, comma 1, lettera b), e 43 del D.Lgs. 81/2008; D.M. 2 settembre 2021.

Informazioni utili per la proposta

  • attività svolta e valutazione dei rischi d’incendio
  • numero di addetti
  • formazione precedente e date
  • periodo preferito

Non devono essere inviati dati sanitari o altri dati personali particolari.

Il percorso

Contenuti

Temi

  • principi della prevenzione incendi
  • riconoscimento dei pericoli
  • procedure di emergenza
  • allarme e comunicazioni
  • evacuazione
  • attrezzature di estinzione
  • esercitazioni previste dal percorso

Il D.M. 2 settembre 2021 prevede per gli addetti antincendio corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. La formazione dell’addetto e l’eventuale accertamento di idoneità tecnica sono aspetti distinti, da verificare in relazione all’attività: AP Sicurezza Lavoro non rilascia l’idoneità tecnica. Il livello del corso non viene attribuito sulla sola base del codice ATECO.

Riferimenti normativi: artt. 37, comma 9, 43 e 46 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; D.M. 2 settembre 2021, in particolare art. 5 e Allegato III per formazione e aggiornamento. Eventuale idoneità tecnica: art. 5 e Allegato IV del D.M. 2 settembre 2021, con riferimento all’art. 3 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 512, convertito dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609.

Programma, durata, modalità, sede, calendario, soggetto formatore, attestazione e quota vengono comunicati nella proposta per ciascuna edizione.

Approfondimento

Designazione, formazione e aggiornamento

Il datore di lavoro designa preventivamente gli addetti antincendio, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici.

I lavoratori designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo. Devono essere formati, in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.

Il D.M. 2 settembre 2021, che ha sostituito il D.M. 10 marzo 1998, prevede corsi di livello 1, 2 e 3 in base alla classificazione del luogo di lavoro, con parte teorica e parte pratica, e aggiornamento almeno quinquennale.

Per le attività dell’Allegato IV del decreto serve anche l’attestato di idoneità tecnica, che AP Sicurezza Lavoro non rilascia.

Domande frequenti

Domande sugli addetti antincendio

Chi designa gli addetti antincendio?

Il datore di lavoro, che li designa preventivamente. Nella designazione tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici.

Ogni quanto va aggiornata la formazione degli addetti antincendio?

Con cadenza almeno quinquennale, secondo il D.M. 2 settembre 2021.

Quali livelli di corso sono previsti?

Il D.M. 2 settembre 2021 prevede corsi di livello 1, 2 e 3. Il livello dipende dalla classificazione del luogo di lavoro.

Quando serve l’idoneità tecnica?

Per le attività indicate dal D.M. 2 settembre 2021. In questi casi, l’idoneità viene accertata secondo le modalità previste dal decreto.

Contatti

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