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Formazione del datore di lavoro

Obblighi, responsabilità e organizzazione della prevenzione per il datore di lavoro, secondo l’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Formazione del datore di lavoro a Palermo
Formazione del datore di lavoro a Palermo: analisi dei documenti aziendali (immagine illustrativa).
Il ruolo

Chi riguarda

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Inquadramento: art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008; obblighi: artt. 17 e 18.

Informazioni utili per la proposta

  • attività e dimensioni aziendali
  • formazione già acquisita
  • eventuale interesse per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP

Non devono essere inviati dati sanitari o altri dati personali particolari.

Il percorso

Contenuti

Temi

  • organizzazione del sistema di prevenzione
  • ruoli e responsabilità
  • gestione dei rischi
  • programmazione delle misure
  • informazione, formazione e addestramento
  • controllo dell’attuazione degli interventi

La formazione riferita al ruolo di datore di lavoro è distinta da quella prevista per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione. Il percorso appropriato viene individuato esaminando la situazione aziendale e la formazione già acquisita.

Riferimenti normativi: art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR.

Programma, durata, modalità, sede, calendario, soggetto formatore, attestazione e quota vengono comunicati nella proposta per ciascuna edizione.

Approfondimento

Obblighi e responsabilità

L’art. 37, comma 7, prevede per il datore di lavoro una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza.

Due obblighi non sono delegabili: la valutazione di tutti i rischi con l’elaborazione del DVR e la designazione del RSPP (art. 17).

Il corso tratta l’organizzazione della prevenzione: nomina delle figure, gestione delle emergenze, sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori e gestione degli appalti.

È un percorso diverso da quello previsto per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (art. 34).

Domande frequenti

Domande sulla formazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve essere formato anche se non è RSPP?

Sì. L’art. 37, comma 7, prevede una formazione adeguata e specifica anche per il datore di lavoro. Il corso per svolgere i compiti di RSPP, invece, è un percorso diverso.

Quali obblighi del datore di lavoro non sono delegabili?

La valutazione di tutti i rischi con l’elaborazione del DVR e la designazione del RSPP, come previsto dall’art. 17.

Chi definisce i contenuti della formazione del datore di lavoro?

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, che definisce durata, contenuti minimi e modalità.

Quali informazioni servono per la proposta?

Settore, numero di lavoratori, organizzazione aziendale e attestati già disponibili. Non devono essere inviati dati sanitari.

Contatti

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