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Formazione dei dirigenti e aggiornamento

Ruolo, obblighi e organizzazione della prevenzione per chi attua le direttive del datore di lavoro, secondo l’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008.

Formazione dei dirigenti a Palermo
Formazione dei dirigenti a Palermo: organizzazione delle attività in azienda (immagine illustrativa).
Il ruolo

Chi riguarda

Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Inquadramento: art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 81/2008; obblighi: art. 18.

Informazioni utili per la proposta

  • ruolo e funzioni esercitate
  • numero di partecipanti
  • formazione precedente
  • periodo preferito

Non devono essere inviati dati sanitari o altri dati personali particolari.

Il percorso

Contenuti

Temi

  • organizzazione della prevenzione
  • ruoli e relazioni aziendali
  • gestione delle attività
  • valutazione e gestione dei rischi
  • comunicazione
  • coinvolgimento delle figure aziendali
  • controllo e miglioramento organizzativo

L’individuazione del destinatario deve considerare le funzioni esercitate: la sola denominazione contrattuale non è sufficiente a descrivere il ruolo. La frequenza del corso non attribuisce funzioni o poteri dirigenziali.

Riferimenti normativi: art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR.

Programma, durata, modalità, sede, calendario, soggetto formatore, attestazione e quota vengono comunicati nella proposta per ciascuna edizione.

Approfondimento

Responsabilità e organizzazione

Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro, organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa, con competenze professionali e poteri adeguati all’incarico.

I suoi obblighi sono indicati nell’art. 18, secondo le attribuzioni conferite: tra questi la nomina del medico competente, la designazione degli addetti alle emergenze, la fornitura dei DPI, l’informazione e la formazione dei lavoratori.

Valutazione dei rischi, elaborazione del DVR e designazione del RSPP restano obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17).

L’art. 37, comma 7, richiede per il dirigente una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico. Durata, contenuti minimi e modalità sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Il corso approfondisce ruoli, deleghe, procedure e controlli.

Prima della proposta verifichiamo gli attestati posseduti e le funzioni effettivamente svolte.

Domande frequenti

Domande sulla formazione dei dirigenti

Chi è il dirigente per la sicurezza?

È la persona che attua le direttive del datore di lavoro. Organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa, in base a competenze e poteri adeguati all’incarico.

Il dirigente può svolgere la valutazione dei rischi al posto del datore di lavoro?

No. La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. Il dirigente contribuisce all’organizzazione delle attività.

Chi definisce durata e contenuti della formazione dei dirigenti?

L’Accordo Stato-Regioni richiamato dall’art. 37, comma 7. Il riferimento attuale è l’Accordo del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR.

La formazione dei dirigenti prevede un aggiornamento?

Sì. L’art. 37, comma 7, prevede un aggiornamento periodico in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza.

Contatti

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